IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, concernente "nuove norme in materia di diritto allo studio" ed in particolare gli articoli 2 e 3; Considerato che ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 deve essere emanato apposito regolamento per la fissazione dei criteri per la determinazione degli assegni di studio; Considerato che, oltre al reddito ed al merito, e' opportuno tenere conto anche dei carichi di famiglia; Ritenuto per motivi di equilibrio territoriale e' opportuno prevedere dei correttivi ai criteri tassativi fissati dal presente regolamento, consentendo a ciascuna provincia l'applicazione di criteri integrativi analoghi a quelli adottati per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 - punto g) della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10; Ritenuto altresi' che, in considerazione delle diverse realta' scolastiche presenti sul territorio delle singole province nonche' del diverso onere derivante alle famiglie dalla frequenza degli allievi ai vari livelli di scuola, la misura dell'assegno di studio vada diversamente graduata; Considerato inoltre opportuno che l'ammontare dell'assegno stesso venga diversificato anche all'interno delle singole graduatorie suddivise in fase di punteggio; Rilevato infine, che, per le difficolta' incontrate dalle province nella fase di prima applicazione della nuova legge, si rende necessario prorogare il termine di presentazione delle domande relative all'anno 1988; Visto l'articolo 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6777 del 16 dicembre 1988; Decreta: E' approvato il regolamento concernente i criteri per la determinazione degli assegni di studio previsti per gli alunni delle scuole non statali, di cui all'art. 3, 2 comma della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte di conti per la registrazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, addi' 22 dicembre 1988 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti addi' 24 febbraio 1989 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 5, foglio 337 ------------------------------------------------------- Regolamento di cui all'art. 3, secondo comma della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48: criteri per la determinazione degli assegni di studio previsti per gli alunni delle scuole non statali. Art. 1. Gli assegni di studio da concedersi agli allievi delle scuole primarie e secondarie non statali di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, sono determinati in base a graduatorie formulate secondo i seguenti criteri: a) reddito familiare - punteggio massimo = 25 punti; b) merito scolastico - punteggio massimo = 25 punti; c) carichi di famiglia - punteggio massimo = 25 punti.