IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista la legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, concernente "nuove
norme in materia di  diritto  allo  studio"  ed  in  particolare  gli
articoli 2 e 3;
   Considerato  che  ai  sensi del secondo comma dell'articolo 3 deve
essere emanato apposito regolamento per la fissazione dei criteri per
la determinazione degli assegni di studio;
   Considerato  che,  oltre  al  reddito  ed  al merito, e' opportuno
tenere conto anche dei carichi di famiglia;
  Ritenuto   per  motivi  di  equilibrio  territoriale  e'  opportuno
prevedere dei correttivi ai criteri tassativi  fissati  dal  presente
regolamento,  consentendo  a  ciascuna  provincia  l'applicazione  di
criteri integrativi analoghi a quelli adottati per l'attuazione degli
interventi  di cui all'articolo 2 - punto g) della legge regionale 26
maggio 1980, n. 10;
   Ritenuto  altresi'  che,  in  considerazione delle diverse realta'
scolastiche presenti sul territorio delle  singole  province  nonche'
del  diverso  onere  derivante  alle  famiglie  dalla frequenza degli
allievi ai vari livelli di scuola, la misura dell'assegno  di  studio
vada diversamente graduata;
   Considerato  inoltre opportuno che l'ammontare dell'assegno stesso
venga  diversificato  anche  all'interno  delle  singole  graduatorie
suddivise in fase di punteggio;
   Rilevato infine, che, per le difficolta' incontrate dalle province
nella  fase  di  prima  applicazione  della  nuova  legge,  si  rende
necessario  prorogare  il  termine  di  presentazione  delle  domande
relative all'anno 1988;
   Visto l'articolo 42 dello statuto regionale;
   Su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale n. 6777 del 16
dicembre 1988;
 
                               Decreta:
 
   E'   approvato   il  regolamento  concernente  i  criteri  per  la
determinazione degli assegni di studio previsti per gli alunni  delle
scuole non statali, di cui all'art. 3, 2 comma della legge regionale
13 giugno 1988, n. 49, nel testo allegato al presente decreto,  quale
parte integrante.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte di conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    Trieste, addi' 22 dicembre 1988
 
                               BIASUTTI
 
Registrato alla Corte dei conti addi' 24 febbraio 1989
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 5, foglio 337
 
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 Regolamento di cui all'art. 3, secondo comma della legge regionale
 
   13 giugno 1988, n. 48: criteri per la determinazione degli assegni
   di studio previsti per gli alunni delle scuole non statali.
 
                               Art. 1.
 
   Gli  assegni  di  studio  da  concedersi agli allievi delle scuole
primarie  e  secondarie  non  statali  di   cui   alla   lettera   a)
dell'articolo  2  della  legge  regionale 13 giugno 1988, n. 48, sono
determinati in  base  a  graduatorie  formulate  secondo  i  seguenti
criteri:
     a) reddito familiare - punteggio massimo = 25 punti;
     b) merito scolastico - punteggio massimo = 25 punti;
     c) carichi di famiglia - punteggio massimo = 25 punti.